Superbonus 110 - Cessione del credito

Superbonus 110 - Cessione del credito

Il superbonus 110 è una detrazione, sotto forma di cessione del credito, del 110% delle spese sostenute per l'efficientamento energetico degli edifici.

Il Superbonus è l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione - sotto forma di cessione del credito - del 110% delle spese sostenute per l'efficientamento energetico degli edifici.

Per ottenere la detrazione del 110%, i lavori devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche. Ove questo salto di 2 classi non fosse possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta.

Ad attestare il passaggio di classe è l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato che ha una validità temporale di 10 anni.

Quali lavori rientrano nel superbonus 110?

Il superbonus 110 comprende i cosiddetti "lavori trainanti" e "lavori trainati".

Premessa
Gli interventi (sia trainanti, sia trainati) devono essere realizzati:
- su parti comuni di edifici residenziali in condominio;
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Definizione di lavori "trainanti" (o principali):

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;
  • interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;
  • interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico.

I lavori "trainati" comprendono:

  • tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge sull'ecobonus, nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
  • l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
  • l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
  • l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

Il superbonus 110 spetta dunque per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Ricordiamo infine che gli interventi di efficientamento energetico trainanti e gli eventuali trainati devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Data pubblicazione: 25-03-2022
Categoria: Normativa

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